Osservazioni
- Al di là di questo caso,
che presenta particolarità proprie, ogni qualvolta in cui all’opera altrui si
aggiunge un proprio significativo apporto creativo si viene a realizzare
un’opera comune. Che è qualcosa di distinto rispetto all’opera originale.
- Ai sensi dell’art. 10 della 633/41,
infatti, se
l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di
più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
-
Ciascun autore può pertanto difendere il proprio diritto morale e l’opera non
può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima
pubblicazione, senza l’accordo di tutti gli autori. Nel caso in cui uno dei
due autori rifiuti in maniera ingiustificata il proprio consenso, ci si può
rivolgere all’autorità giudiziaria perché dia il consenso necessario (art.
10, comma 2).
- In caso di opera comune il termine dei vent’anni si computa
sulla vita del coautore che muore per ultimo.