Risoluzione
del caso
- Sulla
scorta di questa interpretazione e delle norme della legge del diritto
d’autore (che non si vede perché non dovrebbero trovare applicazione su
Internet) possiamo affermare, partendo dall’inizio, che coloro che avevano
ritoccato le immagini originali, erano liberi di farlo senza chiedere il
preventivo consenso anche al fotografo, oppure a chi deteneva i diritti delle
foto pubblicitarie. Tantomeno era necessario richiedere l’autorizzazione del
soggetto ritratto, che è personaggio pubblico e, proprio in quanto tale,
oggetto di parodia.
A questo punto essi potevano considerarsi gli unici autori delle opere.
Il Bernardini per pubblicare le immagini sul sito doveva richiedere il consenso
dei parodisti sempre che fossero noti e
sempre che la foto riportasse i dati indicati dall’art.
90.
- Stessa, identica,
procedura si doveva seguire nella pubblicazione del volume.