Risoluzione del caso  

Sulla scorta di questa interpretazione e delle norme della legge del diritto d’autore (che non si vede perché non dovrebbero trovare applicazione su Internet) possiamo affermare, partendo dall’inizio, che coloro che avevano ritoccato le immagini originali, erano liberi di farlo senza chiedere il preventivo consenso anche al fotografo, oppure a chi deteneva i diritti delle foto pubblicitarie. Tantomeno era necessario richiedere l’autorizzazione del soggetto ritratto, che è personaggio pubblico e, proprio in quanto tale, oggetto di parodia.
A questo punto essi potevano considerarsi gli unici autori delle opere.
Il Bernardini per pubblicare le immagini sul sito doveva richiedere il consenso dei parodisti sempre che fossero
noti e sempre che la foto riportasse i dati indicati dall’art. 90.
Stessa, identica, procedura si doveva seguire nella pubblicazione del volume.